Valori soglia e scelta della procedura negli appalti pubblici 2026: Confederazione, Cantoni, Comuni
Per il 2026 e il 2027 i valori soglia restano invariati. Presso la Confederazione una commessa edile è aggiudicata da CHF 300’000 con procedura mediante invito e da CHF 2 milioni con procedura di pubblico concorso o selettiva. Cantoni e Comuni distinguono secondo la CIAP: nell'edilizia principale invito da CHF 300’000 e pubblico concorso da CHF 500’000, nell'edilizia accessoria da CHF 150’000 e CHF 250’000. Un'opera rientra nell'ambito dei trattati internazionali quando tutte le prestazioni edili insieme raggiungono CHF 8.7 milioni. Si calcola IVA esclusa, con le opzioni e senza suddivisioni volte a eludere una soglia. Il Ticino applica ancora il diritto cantonale (LCPubb e concordato del 1994), che va verificato a parte.
Contenuto
- Basi legali e che cosa vale nel 2026
- Valori soglia della Confederazione per prestazioni edili
- Valori soglia di Cantoni e Comuni
- Edilizia principale o accessoria: decide la funzione portante
- Stimare correttamente il valore della commessa
- Opera, lotti e clausola bagatellare
- Divieto di elusione: che cosa non è ammesso
- Incarico diretto sopra la soglia: solo con un'eccezione
- Pubblico concorso o selettiva
- Che cosa si aggiunge nell'ambito dei trattati internazionali
- Considerare separatamente prestazioni di progettazione ed edili
- Comuni: che cosa verificare in più
- Esempi dalla prassi
- Documentare la scelta della procedura
- Errori frequenti
- Lista di controllo per la scelta della procedura
- Domande frequenti
- Fonti
Basi legali e che cosa vale nel 2026
Per gli acquisti della Confederazione vale la LAPub con la sua ordinanza (OAPub), per Cantoni e Comuni la CIAP 2019. I due atti sono strutturati allo stesso modo: l'art. 15 disciplina il valore della commessa, l'art. 16 i valori soglia, gli art. 17 a 21 le procedure. I valori stessi figurano per la Confederazione nell'allegato 4 LAPub, per i Cantoni negli allegati 1 e 2 CIAP.
L'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OIAP) ha comunicato il 26.11.2025 che i valori soglia della CIAP 2001 e della CIAP 2019 restano invariati per il 2026 e il 2027. Anche i valori della Confederazione restano gli stessi. I Cantoni che non hanno ancora aderito alla CIAP 2019 continuano ad applicare la CIAP 2001. Determinante è quindi sempre anzitutto il diritto del Cantone in cui ha sede il committente, compreso l'atto d'introduzione. Secondo le informazioni disponibili il Ticino applica ancora il concordato del 1994 con la LCPubb, con proprie soglie e un termine di ricorso di 10 giorni; lo stato attuale va verificato presso l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche.
L'IVA non conta nella stima del valore della commessa (art. 15 cpv. 3 LAPub/CIAP). Al di sotto dei valori soglia il committente non decide liberamente: anche la procedura per incarico diretto è soggetta al concordato. Una procedura di grado superiore può sceglierla per motivi sufficienti, per esempio un invito invece di un incarico diretto.
Valori soglia della Confederazione per prestazioni edili
Per le prestazioni edili la Confederazione non distingue tra edilizia principale e accessoria. Al di fuori dell'ambito dei trattati internazionali il valore della singola prestazione edile determina la procedura (art. 16 cpv. 5 LAPub).
| Procedura | Valore della commessa | Base |
|---|---|---|
| Incarico diretto | meno di 300’000 | allegato 4 n. 2 LAPub |
| Invito | da 300’000 a meno di 2’000’000 | art. 20 LAPub, allegato 4 n. 2 |
| Pubblico concorso o selettiva | da 2’000’000 | allegato 4 n. 2 LAPub |
| Ambito dei trattati internazionali | valore complessivo dell'opera da 8’700’000 | art. 16 cpv. 4 LAPub, allegato 4 n. 1 |
Valori soglia di Cantoni e Comuni
La CIAP vale per Cantoni, distretti e Comuni con gli stessi valori. Al di fuori dell'ambito dei trattati internazionali l'allegato 2 CIAP separa l'edilizia principale dall'edilizia accessoria. Forniture e servizi hanno i valori dell'edilizia accessoria. In Ticino valgono le soglie della LCPubb.
| Procedura | Edilizia principale | Edilizia accessoria | Forniture e servizi |
|---|---|---|---|
| Incarico diretto | meno di 300’000 | meno di 150’000 | meno di 150’000 |
| Invito | meno di 500’000 | meno di 250’000 | meno di 250’000 |
| Pubblico concorso o selettiva | da 500’000 | da 250’000 | da 250’000 |
| Ambito dei trattati internazionali | valore complessivo dell'opera da 8’700’000 | valore complessivo dell'opera da 8’700’000 | da 350’000 |
La protezione giuridica dipende dalla procedura. Secondo l'art. 52 cpv. 1 CIAP il ricorso al tribunale amministrativo cantonale è ammesso almeno a partire dal valore della commessa della procedura mediante invito, quindi nell'edilizia principale da CHF 300’000 e nell'edilizia accessoria da CHF 150’000. Il termine di ricorso è di 20 giorni senza sospensione dei termini (art. 56); in Ticino, secondo il diritto cantonale vigente, di 10 giorni. Chi supera la soglia della procedura mediante invito pianifica quindi anche il termine di attesa.
Edilizia principale o accessoria: decide la funzione portante
La CIAP non definisce essa stessa i termini. Il messaggio tipo della DCPA sulla CIAP 2019 indica la delimitazione: all'edilizia principale appartengono tutti i lavori per gli elementi portanti di un'opera. Sono citati edilizia e genio civile, costruzione stradale con posa della pavimentazione, lavori di scavo, di escavazione e con pala meccanica, lavori di demolizione e fondazioni speciali come palificazioni, messa in sicurezza di scavi e lavori di ancoraggio. I lavori da carpentiere o da metalcostruttore vi rientrano se servono come struttura portante.
Tutti gli altri lavori sono edilizia accessoria, perché non servono alla struttura portante. Il messaggio tipo cita pittori, gessatori, copritetto, piastrellisti, giardinieri, falegnami, riscaldamento, climatizzazione, ventilazione, lattonieri, impianti sanitari e installazioni elettriche.
| CCC | Genere di lavoro | Settore secondo la CIAP |
|---|---|---|
| 201 | Scavo della fossa di fondazione | edilizia principale |
| 211 | Lavori dell'impresario costruttore | edilizia principale |
| 214 | Costruzione prefabbricata in legno | edilizia principale se portante; altrimenti edilizia accessoria |
| 221 | Finestre, porte esterne, portoni | edilizia accessoria |
| 224 | Lavori di copertura | edilizia accessoria |
| 23 | Impianti elettrici | edilizia accessoria |
| 24 | Impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione | edilizia accessoria |
| 25 | Impianti sanitari | edilizia accessoria |
| 271 | Lavori da gessatore | edilizia accessoria |
| 281 | Pavimenti | edilizia accessoria |
| 285 | Trattamenti delle superfici interne (pittore) | edilizia accessoria |
| 421 | Lavori da giardiniere | edilizia accessoria |
Le commesse miste seguono la parte preponderante: determinante è la parte finanziariamente prevalente. Se una commessa combina prestazioni edili e servizi, come nei contratti con imprese generali o totali, l'intera commessa vale come prestazione edile. Il messaggio tipo collega ciò a un divieto di commistione e di raggruppamento: le prestazioni non possono essere riunite in modo da eludere il concordato.
Stimare correttamente il valore della commessa
Il committente stima il valore presumibile della commessa (art. 15 cpv. 1). Va computato l'insieme delle prestazioni strettamente connesse sul piano materiale o giuridico, con tutte le componenti della remunerazione, comprese le opzioni di proroga e le opzioni su commesse successive, IVA esclusa (cpv. 3). Secondo la KBOB vi rientrano anche le posizioni di budget, nella misura in cui devono essere eseguite dall'impresa con l'aggiudicazione.
Per i contratti di durata determinata contano le remunerazioni sull'intera durata comprese le proroghe; la durata non dovrebbe di regola superare cinque anni (cpv. 4). Per una durata indeterminata la remunerazione mensile è moltiplicata per 48 (cpv. 5). Per le prestazioni ricorrenti vale la remunerazione degli ultimi dodici mesi o il fabbisogno dei prossimi dodici mesi (cpv. 6). Nell'edilizia ciò riguarda soprattutto contratti di manutenzione, di esercizio e quadro.
Per la direzione lavori la base pratica è il preventivo per unità di aggiudicazione. Dovrebbe essere allo stesso stato del calendario delle aggiudicazioni. Chi stima appena sotto una soglia dovrebbe documentare le ipotesi: quantità, prezzi unitari, opzioni, riserve. Una stima che a posteriori risulta palesemente troppo bassa è contestabile.
Opera, lotti e clausola bagatellare
Nell'ambito dei trattati internazionali vale la regola dell'opera. Se il valore complessivo di tutte le prestazioni edili per un'opera raggiunge il valore soglia, per l'acquisto valgono le regole dell'ambito dei trattati internazionali (art. 16 cpv. 3 CIAP, cpv. 4 LAPub). I valori vanno sommati anche se i lotti potrebbero essere messi a concorso singolarmente. Al di fuori dell'ambito dei trattati internazionali è invece il valore della singola prestazione a determinare la procedura (art. 16 cpv. 4 CIAP, cpv. 5 LAPub).
La clausola bagatellare fa un'eccezione: singole prestazioni edili inferiori a CHF 2 milioni possono essere aggiudicate secondo le regole valide al di fuori dell'ambito dei trattati internazionali, purché insieme non superino il 20 percento del valore complessivo. La KBOB sottolinea che il 20 percento è un limite assoluto per tutte le commesse edili del progetto e i CHF 2 milioni il limite per commessa. Caso bagatellare non significa incarico diretto: la procedura si determina allora in base al valore della singola commessa.
La suddivisione in lotti è ammessa (art. 32 cpv. 2). Gli offerenti possono presentare offerte per più lotti, salvo che il bando disponga altrimenti, e il committente può limitare il numero di lotti per offerente (cpv. 3). Le aggiudicazioni parziali deve riservarle nel bando (cpv. 5).
| Pacchetto di prestazioni | Valore CHF | Risultato |
|---|---|---|
| Pacchetto 1 | 9’000’000 | ambito dei trattati internazionali |
| Pacchetto 2 | 2’000’000 | ambito dei trattati internazionali, perché è raggiunto il limite di CHF 2 milioni |
| Pacchetto 3 | 1’000’000 | clausola bagatellare: Confederazione invito, CIAP pubblico concorso o selettiva |
Divieto di elusione: che cosa non è ammesso
Una commessa non può essere suddivisa per eludere le disposizioni del diritto degli appalti pubblici (art. 15 cpv. 2). La KBOB parla di divieto di frazionamento: nessuna suddivisione per restare sotto un valore soglia ed evitare una procedura di grado superiore. Il messaggio tipo non richiede un'intenzione illecita per il divieto di commistione e di raggruppamento.
Segnali d'allarme tipici nella prassi sono la stessa prestazione in più tranche a breve distanza, tappe senza motivo tecnico o d'esercizio, un lotto appena sotto la soglia accanto a un lotto appena sopra per lo stesso genere di lavoro, e opzioni omesse nella stima. Una suddivisione in lotti oggettivamente motivata è invece ammessa, per esempio per generi di lavoro, parti dell'opera o tappe con propria licenza edilizia. La motivazione va nel dossier della gara.
Incarico diretto sopra la soglia: solo con un'eccezione
Sopra il valore soglia un incarico diretto è ammesso solo nei casi dell'art. 21 cpv. 2. Per l'edilizia ne sono rilevanti soprattutto quattro: nessuna offerta o nessuna offerta idonea nella procedura precedente (lett. a), un solo offerente per motivi tecnici senza alternativa adeguata (lett. c), urgenza dovuta a eventi imprevedibili (lett. d) e prestazioni di complemento o ampliamento per le quali un cambiamento di offerente non è possibile o causa costi supplementari sostanziali (lett. e).
Ogni aggiudicazione di questo tipo richiede una documentazione con committente, offerente scelto, tipo e valore della prestazione e motivazione (art. 21 cpv. 3). La mancanza di tempo dovuta alla propria pianificazione non è un'urgenza imprevedibile. Nella procedura mediante invito vanno richieste, se possibile, almeno tre offerte (art. 20 cpv. 2).
Pubblico concorso o selettiva
Sopra la soglia il committente sceglie tra procedura di pubblico concorso e procedura selettiva secondo criteri pratici, soprattutto secondo la complessità della prestazione e il numero atteso di offerte. Nella procedura di pubblico concorso ogni offerente può presentare un'offerta (art. 18). Nella procedura selettiva gli offerenti presentano dapprima una domanda di partecipazione; il committente sceglie in base all'idoneità e ammette, se possibile, almeno tre offerenti a presentare un'offerta (art. 19).
La procedura selettiva conviene quando si attendono molte candidature e l'allestimento delle offerte è oneroso, per esempio per prestazioni di imprese totali o fondazioni speciali impegnative. Costa però tempo: nell'ambito dei trattati internazionali valgono 25 giorni per le domande di partecipazione e in seguito 40 giorni per le offerte (art. 46 cpv. 2 lett. b).
Che cosa si aggiunge nell'ambito dei trattati internazionali
Se un'opera rientra nell'ambito dei trattati internazionali, cambiano soprattutto termini e pubblicazione. Il termine per la presentazione delle offerte nella procedura di pubblico concorso è di almeno 40 giorni dalla pubblicazione (art. 46 cpv. 2 lett. a). Può essere ridotto di cinque giorni ciascuno se bando e documentazione sono pubblicati elettronicamente e le offerte sono ricevute elettronicamente (art. 47 cpv. 2 CIAP). In caso di urgenza comprovata o dopo un preavviso sono possibili ulteriori riduzioni, ma non sotto 10 giorni. Al di fuori dell'ambito dei trattati internazionali il termine è di regola di almeno 20 giorni (art. 46 cpv. 4).
Preavviso, bando, aggiudicazione e interruzione di una procedura di pubblico concorso o selettiva sono pubblicati sulla piattaforma comune di Confederazione e Cantoni, quindi su simap.ch; nell'ambito dei trattati internazionali anche le aggiudicazioni per incarico diretto (art. 48 cpv. 1 CIAP). Se il bando non è redatto in una lingua ufficiale dell'OMC, occorre un riassunto in una di queste lingue (art. 48 cpv. 4). Gli offerenti esteri possono ricorrere al di fuori dell'ambito dei trattati internazionali solo se il loro Stato di sede concede la reciprocità (art. 52 cpv. 3 CIAP).
Considerare separatamente prestazioni di progettazione ed edili
Le prestazioni di architettura e ingegneria sono servizi. Hanno propri valori soglia e non contano nel valore complessivo delle prestazioni edili di un'opera. Per Cantoni e Comuni una prestazione di progettazione va quindi aggiudicata con procedura di pubblico concorso o selettiva già da CHF 250’000 e rientra nell'ambito dei trattati internazionali da CHF 350’000. Per la progettazione di una nuova costruzione di una certa dimensione ciò è spesso raggiunto prima che per molti lotti edili. Diverso il caso dell'impresa totale o generale: se una commessa combina progettazione ed esecuzione, vale come prestazione edile.
Comuni: che cosa verificare in più
Per i Comuni i valori soglia della CIAP valgono direttamente, nell'ambito dei trattati internazionali in virtù dell'accordo bilaterale con l'UE con gli stessi CHF 8.7 milioni per le opere. Nella prassi resta spesso aperto chi decide internamente. Lo disciplinano regolamento comunale, competenze finanziarie e diritto cantonale d'introduzione; in Ticino la Legge organica comunale e la LCPubb. Per il calendario delle aggiudicazioni significa: chiedere presto le date delle sedute del municipio o della commissione edilizia, perché determinano il tempo tra proposta di aggiudicazione e aggiudicazione.
Se presso la Confederazione partecipano più committenti con valori soglia diversi, per l'intero acquisto valgono i valori del committente che finanzia la parte maggiore (art. 16 cpv. 3 LAPub). Nei progetti a finanziamento misto di Confederazione, Cantone e Comune la questione del diritto applicabile va quindi chiarita prima della prima stima dei costi.
Esempi dalla prassi
I casi seguenti sono esempi con valori ipotetici. Mostrano il procedimento di calcolo, ma non sostituiscono la verifica del diritto cantonale.
| Caso | Ipotesi | Procedura |
|---|---|---|
| Comune, nuova sede scolastica | Prestazioni edili totali CHF 9.5 milioni, quindi ambito dei trattati internazionali; il 20 percento dà CHF 1.9 milioni per i casi bagatellari | CCC 211 per CHF 3.2 milioni pubblico concorso o selettiva nell'ambito dei trattati internazionali, termine per le offerte 40 giorni |
| Casi bagatellari: CCC 23 CHF 600’000, CCC 281 CHF 260’000, CCC 271 CHF 220’000, CCC 285 CHF 180’000, CCC 421 CHF 120’000, insieme CHF 1.38 milioni | In base al valore singolo nell'edilizia accessoria: 600’000 e 260’000 pubblico concorso, 220’000 e 180’000 invito, 120’000 incarico diretto | |
| Confederazione, risanamento edificio amministrativo | Prestazioni edili totali CHF 1.6 milioni; impresario costruttore CHF 700’000, serramenti CHF 450’000, pittore CHF 120’000 | Impresario costruttore e serramenti invito, pittore incarico diretto; nessuna distinzione tra edilizia principale e accessoria |
| Cantone, rifacimento della pavimentazione stradale | Pavimentazione CHF 450’000 nell'edilizia principale, opzione seconda tappa CHF 80’000 | Con l'opzione CHF 530’000, quindi procedura di pubblico concorso invece dell'invito (art. 15 cpv. 3) |
L'esempio del Comune mostra perché la somma bagatellare va tenuta aggiornata. Se in seguito si aggiunge un lotto per lavori da falegname di oltre CHF 600’000, non rientra più nel limite e va messo a concorso nell'ambito dei trattati internazionali. L'esempio del Cantone mostra la fonte d'errore più frequente: le opzioni sono gestite separatamente nel preventivo e mancano nella stima del valore della commessa.
L'esempio della Confederazione mostra la differenza tra i sistemi. Presso la Confederazione la distinzione tra edilizia principale e accessoria viene meno, in compenso la soglia per la procedura di pubblico concorso è di CHF 2 milioni. Gli stessi lotti sarebbero aggiudicati diversamente secondo la CIAP: impresario costruttore con CHF 700’000 pubblico concorso, serramenti con CHF 450’000 nell'edilizia accessoria anch'essi pubblico concorso, pittore con CHF 120’000 incarico diretto. Chi lavora per Confederazione e Cantoni, e in Ticino con la LCPubb, dovrebbe quindi gestire la tabella delle regole per committente e non a memoria.
Documentare la scelta della procedura
Un ricorso spesso non è rivolto contro l'aggiudicazione stessa, ma contro la scelta della procedura. Chi aggiudica per incarico diretto o con procedura mediante invito deve poter dimostrare, in caso di lite, che il valore della commessa era stimato correttamente. Basta una breve nota per unità di aggiudicazione: stato del preventivo, valore stimato IVA esclusa, opzioni e posizioni di budget computate, attribuzione all'edilizia principale o accessoria con motivazione, rapporto con il valore complessivo dell'opera e procedura scelta.
Se poi le offerte sono nettamente sopra la soglia, ciò da solo non è un errore, purché la stima fosse seria. La KBOB osserva che il valore dell'acquisto può essere determinato in modo relativamente preciso solo dopo il ricevimento delle offerte. Se però lo schema si ripete in più aggiudicazioni dello stesso committente, la pianificazione dei costi dovrebbe verificare i propri valori di riferimento.
Errori frequenti
- Confrontare i valori soglia IVA inclusa invece che IVA esclusa.
- Omettere opzioni e posizioni di budget nella stima.
- Verificare l'ambito dei trattati internazionali per lotto invece che per l'intera opera.
- Intendere la clausola bagatellare come autorizzazione all'incarico diretto.
- Attribuire automaticamente costruzioni in legno o metallo all'edilizia accessoria, anche se sono portanti.
- Mettere a concorso troppo tardi le prestazioni di progettazione, perché le loro soglie più basse vengono trascurate.
Lista di controllo per la scelta della procedura
- Chiarire il diritto applicabile: Confederazione (LAPub) oppure Cantone e Comune (CIAP 2019 o ancora CIAP 2001; in Ticino LCPubb e concordato del 1994), atto cantonale d'introduzione.
- Stimare il valore complessivo di tutte le prestazioni edili dell'opera e confrontarlo con CHF 8.7 milioni.
- Formare le unità di aggiudicazione e stimare per ciascuna il valore IVA esclusa, con opzioni, posizioni di budget e durata.
- Per Cantoni e Comuni attribuire ogni unità all'edilizia principale o accessoria, secondo la funzione della prestazione.
- Nell'ambito dei trattati internazionali verificare la clausola bagatellare: ogni lotto inferiore a CHF 2 milioni, somma al massimo 20 percento, elenco con somma aggiornata.
- Derivare dalla tabella la procedura per unità; una procedura superiore è ammessa, una inferiore solo con un'eccezione.
- Motivare e documentare oggettivamente la suddivisione in lotti, escludere l'elusione.
- Riprendere nel calendario delle aggiudicazioni termini e termine di attesa in base alla procedura scelta; pianificare la pubblicazione su simap.ch.
- Prima della pubblicazione confrontare la stima con il preventivo attuale e archiviarla.
Domande frequenti
- I valori soglia sono cambiati nel 2026?
- No. L'OIAP ha comunicato il 26.11.2025 che i valori soglia della CIAP restano invariati per il 2026 e il 2027; ciò vale anche per i valori della Confederazione. L'ambito dei trattati internazionali per le opere inizia sempre a CHF 8.7 milioni. Il Ticino applica il diritto cantonale, da verificare a parte.
- Da quale importo un Comune deve mettere a concorso pubblicamente lavori di costruzione?
- Secondo la CIAP nell'edilizia principale da CHF 500’000 e nell'edilizia accessoria da CHF 250’000, sempre IVA esclusa. Al di sotto si aggiudica per incarico diretto fino a CHF 300’000 rispettivamente CHF 150’000 e oltre con procedura mediante invito. In Ticino valgono le soglie della LCPubb.
- Qual è la differenza tra edilizia principale ed edilizia accessoria?
- All'edilizia principale appartengono i lavori sugli elementi portanti di un'opera, per esempio lavori da impresario costruttore, di genio civile, di demolizione e di fondazioni speciali. Tutti gli altri lavori, come pittura, gessatura, impianti elettrici o sanitari, sono edilizia accessoria. La Confederazione non distingue tra le due.
- Che cosa prevede la clausola bagatellare?
- Nell'ambito dei trattati internazionali singole prestazioni edili inferiori a CHF 2 milioni possono essere aggiudicate secondo le regole valide al di fuori di tale ambito, se insieme non superano il 20 percento del valore complessivo dell'opera (art. 16 LAPub/CIAP). La procedura si determina allora in base al loro valore singolo.
- Le opzioni rientrano nel valore della commessa?
- Sì. Secondo l'art. 15 cpv. 3 LAPub/CIAP vanno computate tutte le componenti della remunerazione, comprese le opzioni di proroga e le opzioni su commesse successive, IVA esclusa.
Fonti
- LAPub, RS 172.056.1 (Fedlex)
- LAPub art. 15 Determinazione del valore della commessa (Fedlex)
- LAPub art. 16 Valori soglia (Fedlex)
- LAPub art. 20 Procedura mediante invito (Fedlex)
- LAPub art. 46 Termini (Fedlex)
- LAPub art. 52 Ricorso (Fedlex)
- CIAP 2019 con allegati 1 a 4 (DCPA, in tedesco)
- DCPA, messaggio tipo sulla CIAP 2019 (in tedesco)
- OIAP, comunicazione sui valori soglia CIAP 2026/2027 del 26.11.2025 (Cantone Glarona, in tedesco)
- Cantone Basilea Campagna, valori soglia CIAP 2026 e 2027 (in tedesco)
- KBOB, guida all'acquisto di prestazioni d'opera V2.0 (2025, in tedesco)
- UFCL/KBB, guida alla procedura mediante invito (17.04.2025, in tedesco)
- simap.ch, piattaforma per gli appalti pubblici
Questo articolo è un orientamento tecnico, non una consulenza legale. Fanno stato la legge, la norma e il singolo contratto. Segnalazioni di errori a hallo@sollaro.ch.
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